Contratto d’affitto risolto: per l’incendio può comunque rispondere il vecchio conduttore

Decisiva la conservazione di materiale altamente infiammabile, in evidente spregio alla normativa antincendio

Se nell’immobile ceduto in affitto scoppia un incendio che provoca danni gravi, a risponderne è il conduttore. Per salvarsi può solo dimostrare che l’incidente si è verificato per una causa a lui non imputabile. Nella vicenda presa in esame dai giudici l’immobile – poi danneggiato dall’incendio – viene concesso in locazione ad uso laboratorio. In una prima fase il conduttore vi esercita la propria attività artigianale di costruzione e riparazione di reti per letti, mentre in una seconda fase egli inizia ad utilizzare l’area pertinenziale dell’immobile locato ed apporta alcune modifiche all’immobile, così da ampliare la propria attività alla fabbricazione di oggetti in ferro, rame e altri metalli. E l’area pertinenziale, che fungeva in precedenza come deposito, viene utilizzata per la verniciatura, venendovi realizzata una fontana in muratura e vi vengono installati dei binari per utilizzare un movimentatore di materiali in legno. Inoltre, molti spazi condominiali vengono occupati con suppellettili di proprietà ed uso dell’artigiano. Il proprietario dell’immobile chiede inutilmente al conduttore di cessare immediatamente l’occupazione dell’area pertinenziale e degli spazi comuni dello stabile. Il conduttore ignora la richiesta e il proprietario gli comunica la avvenuta risoluzione di diritto della locazione. Poco dopo, però, scoppia un incendio nell’immobile con danni rilevanti al locale affittato fino a pochi giorni prima. E i giudici addebitano la responsabilità dell’incidente al conduttore: innanzitutto, perché non ha fornito la prova che l’incendio sia scoppiato per causa a lui non imputabile, e poi per la presenza di materiale altamente infiammabile – utilizzato per la sua nuova attività – conservato in spregio alla normativa antincendio. (Sentenza del 14 aprile 2022 della Corte d’Appello di Milano)

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