Conferma dell’amministratore: nessun quorum ridotto
Necessario che la delibera venga approvata dalla maggioranza degli intervenuti e che tale maggioranza rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio

Illegittima la conferma dell’amministratore del Condominio se la relativa delibera non è stata approvata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea, maggioranza tale da rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio. Nella vicenda presa in esame dai giudici i riflettori sono puntati sul quorum necessario per sancire la conferma dell’amministratore condominiale in carica, cioè per rinnovare la fiducia ad un amministratore già nominato da parte dell’assemblea. Chiara la tesi proposta dai condomini che contestano la conferma: a loro parere la delibera è non valida, poiché è stato raggiunto un quorum insufficiente. Secca la replica del Condominio: l’amministratore è stato nominato a fine ottobre del 2018 e, quindi, per la sua conferma è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, idonea a rappresentare almeno un terzo del valore dell’edificio. Per i giudici, però, è evidente l’assenza di valido quorum, con conseguente annullamento della delibera. In sostanza, a fronte della equiparazione della delibera di conferma a quelle di nomina e di revoca, è necessaria comunque la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e tale maggioranza deve rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio. (Sentenza del 22 marzo 2022 del Tribunale di Roma)