Condanna penale non sufficiente per negare il rinnovo del ‘permesso di soggiorno’

Non basta il riferimento alla condanna per presumere la pericolosità sociale dello straniero, sanciscono i giudici

Condanna penale non sufficiente per negare il rinnovo del ‘permesso di soggiorno’

Non basta una condanna per negare automaticamente allo straniero presente in Italia, e privo di legami familiari, il rinnovo del ‘permesso di soggiorno per motivi umanitari’. Ciò perché non basta il riferimento alla condanna per presumere la pericolosità sociale dello straniero.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 22869 del 7 luglio 2026 della Cassazione), i quali ridanno una speranza ad un uomo di origini albanesi, messo in difficoltà da una condanna penale in materia di stupefacenti.
Quest’ultimo dato non è sufficiente, secondo i giudici di Cassazione, a legittimare il decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero. Ciò perché la pericolosità sociale dello straniero deve essere accertata in concreto e all’attualità, in applicazione del principio, di ordine generale e sistematico, secondo cui nella disciplina dell’immigrazione, a fronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
Evidente l’errore compiuto dal Giudice di pace, il quale ha confermato il decreto di espulsione ma non ha motivato sulla pericolosità dello straniero, presumendola, in maniera forzata, sulla scorta di un precedente penale in materia di illeciti in tema di stupefacenti, senza effettuare una verifica attuale e concreta, e non tenendo conto del percorso di rieducazione intrapreso dallo straniero, anche nel corso dell’esecuzione della pena detentiva irrogatagli.

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