Concordato fallimentare: se la proposta è stata approvata dai creditori, allora è impossibile revocarla

Possibile fare un passo indietro e revocare la proposta solo prima di avere contezza, dietro comunicazione da parte del curatore, dell’intervenuta approvazione

Concordato fallimentare: se la proposta è stata approvata dai creditori, allora è impossibile revocarla

In materia di concordato fallimentare, se il proponente ha appreso che la sua proposta è stata approvata dai creditori, allora egli non è più nella possibilità di fare un passo indietro e di revocarla. I giudici sottolineano che con la riforma del diritto fallimentare si è affermata la teoria che vede nel concordato – in particolare quello fallimentare – essenzialmente un negozio, seppure connotato da un rilievo pubblicistico. Di conseguenza, una volta che sia intervenuta l’approvazione, da parte dei creditori, della proposta di concordato, e che successivamente, su richiesta del proponente, sia arrivata anche l’omologazione, è logico ritenere che la proposta non possa più revocarsi, vista l’avvenuta costituzione del rapporto negoziale con i creditori. I giudici precisano poi che il proponente può revocare la proposta solo prima di avere contezza, dietro comunicazione da parte del curatore, dell’intervenuta approvazione. Una volta preso atto dell’approvazione, invece, il proponente può solamente rinunciare, con però diverse conseguenze, a richiedere l’omologa della proposta. Infine, una volta avvenuta anche l’omologa, rimangono solo due strade, o la risoluzione o l’annullamento del concordato. (Decreto del 31 maggio 2022 del Tribunale di Brescia)

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