Comunicazione a terzi di fatti oggettivamente diffamatori: nessuna giustificazione alla luce della mera verità dei fatti

Impossibile ipotizzare che, in qualche modo, la mera verità di fatti diffamatori diffusi sia sufficiente ad integrare l’esimente del diritto di critica

Comunicazione a terzi di fatti oggettivamente diffamatori: nessuna giustificazione alla luce della mera verità dei fatti

La comunicazione a terzi di fatti oggettivamente diffamatori, in quanto lesivi dell’onore e della reputazione di un determinato soggetto, non può ritenersi scriminata dalla mera circostanza della verità di tali fatti (e, tanto meno, dalla loro verità solo putativa), sotto il profilo dell’esercizio del diritto di critica, in mancanza dei requisiti di pertinenza e continenza nella espressione della critica stessa.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 14133 del 14 maggio 2026 della Cassazione) , i quali, alla luce del contenzioso relativo al contenuto di uno scritto collocato in un processo esecutivo di espropriazione di crediti, ribadiscono che il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, su cui tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
Impossibile ipotizzare che, in qualche modo, la mera verità (peraltro, almeno in parte, solo putativa) di fatti diffamatori diffusi potesse essere sufficiente ad integrare l’esimente del diritto di critica, sanciscono i magistrati di Cassazione.
Analizzando lo specifico caso, va escluso un interesse giuridicamente o socialmente rilevante alla conoscenza delle circostanze indicate nella missiva incriminata e risultata oggettivamente diffamatoria.
Da respingere anche l’ipotesi dell’esimente dell’esercizio del diritto di difesa, ipotesi poggiata sull’assunto per cui, indipendentemente dalla sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di difesa in giudizio, la condotta diffamatoria dovrebbe ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto-dovere di difendere e tutelare reputazione e patrimonio.
Tale assunto non è condivisibile, in quanto la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali di un soggetto giuridico (personale o impersonale), in linea generale, non giustifica affatto, di per sé, la diffamazione di altro soggetto, come, del resto, dimostra la stessa eccezionalità della previsione che sancisce, appunto, la non punibilità delle sole offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Di conseguenza, la tutela di quegli interessi deve essere posta in essere sempre nel rispetto dell’altrui onore e reputazione ed è, comunque, soggetta ai limiti del legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e di critica.

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