Colpevole il condominio che per risparmiare limita le opere di manutenzione sullo stabile

Impossibile accusare la ditta a cui erano stati appaltati la prima volta i lavori

Colpevole il condominio che per risparmiare limita le opere di manutenzione sullo stabile

Colpevole il condominio che punta sul risparmio nell’affidare le opere di manutenzione straordinaria della palazzina e si ritrova perciò costretto a eseguire due volte, in breve tempo, lo stesso intervento. Impossibile attribuire la colpa a una presunta negligenza della ditta a cui erano stati affidati la prima volta la manutenzione, e impossibile, perciò, anche incolpare il direttore dei lavori. In primo grado i giudici hanno sottolineato che i lavori, ritenuti di scarsa qualità dal Condominio, non erano mai stati contrattualizzati con la ditta e, pertanto, non erano da essa mai stati eseguiti, né tantomeno avevano costituito l’oggetto di una variante contrattuale specificamente approvata per iscritto dalle parti con relativa pattuizione del prezzo. In secondo grado a inchiodare il Condominio è una relazione con cui il direttore dei lavori aveva evidenziato la necessità di eseguire precisi lavori sulle parti comuni e su quelle di proprietà esclusiva dello stabile. Nonostante ciò, però, il Condominio decise di limitare le opere commissionate alla luce delle risorse stanziate, e le ulteriori opere, pur essendo state segnalate come necessarie, non furono realizzate per ragioni economiche. (Sentenza del 9 marzo 2022 della Corte d’Appello di Bari)

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