Cessione di proprietà di un immobile: accessori pertinenziali sempre ricompresi

I giudici chiariscono che è necessaria, invece, una espressa volontà nel contratto per escluderli dal passaggio di proprietà

Cessione di proprietà di un immobile: accessori pertinenziali sempre ricompresi

Nel trasferimento della proprietà di un bene immobile gli accessori pertinenziali devono ritenersi compresi, anche nel caso di mancata indicazione nell’atto di compravendita. Ciò perché, precisano i giudici, è, al contrario, necessaria un’espressa volontà contraria per escluderli dalla cessione. Ampliando l’orizzonte, poi, ad escludere la cessione pro quota della comproprietà del cortile di pertinenza, in correlazione alla vendita dell’edificio principale, non può rilevare, in senso chiaro ed univoco, il riconoscimento operato dai contraenti di un diritto di servitù di passaggio sul medesimo bene comune in favore dell’acquirente, potendo tale servitù trovare comunque giustificazione nell’intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell’acquirente, eccedente i limiti del diritto di comproprietà, posto a carico della comunione residua. Questa la strada da percorrere per mettere la parola fine alla battaglia legale tra un fratello e una sorella in merito allo scioglimento della comunione relativa al cortile racchiuso tra l’edificio di proprietà di lei e quello di proprietà di lui. (Ordinanza 12866 del 22 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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