Carenza idrica in un singolo appartamento: legittima l’installazione di un’autoclave nello stabile da parte del condomino

Possibile comunque per gli altri condomini usufruire dell’impianto, a patto di contribuire alle spese

Carenza idrica in un singolo appartamento: legittima l’installazione di un’autoclave nello stabile da parte del condomino

Va accolta la richiesta mirata all’installazione di un’autoclave nello stabile e avanzata da un condomino che deve fronteggiare una cronica carenza nella fornitura d’acqua, soprattutto nelle ore notturne, tra le mura domestiche. Evidente il disagio da lui subito, poiché il problema legato al malfunzionamento del servizio idrico condominiale gli impediva anche la cura della persona nelle prime ore del mattino, cioè quando egli doveva prepararsi per andare al lavoro. I giudici sottolineano difatti che l’uso della cosa comune non può essere precluso al singolo condomino se esso si rivela necessario per il soddisfacimento di un bisogno primario quale è l’igiene personale. Per risolvere il problema è però necessario optare per la soluzione meno invasiva, cioè l’installazione di un’autoclave nel locale sottoscala. Ciò perché l’installazione da parte del singolo condomino, nel seminterrato di un fabbricato condominiale, di un’autoclave autonoma per il sollevamento dell’acqua in favore del suo appartamento non costituisce innovazione, ma semplice modificazione della cosa comune, e in quanto tale rientra nel potere di modifica spettante ad ogni condomino. Resta salvo però il diritto per gli altri condomini di partecipare in ogni momento ai vantaggi dell’innovazione apportata dall’installazione dell’autoclave, a patto però di contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’impianto. (Sentenza dell’8 marzo 2022 del Tribunale di Chieti)

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