Allaccio abusivo dello stabile a una fognatura privata: responsabile il costruttore

Decisiva la constatazione che il collegamento illegittimo è stato realizzato quando il Condominio ancora non esisteva

Allaccio abusivo dello stabile a una fognatura privata: responsabile il costruttore

Nessun addebito a carico del Condominio per l’abuso compiuto dal costruttore dello stabile che all’epoca dei lavori ha allacciato abusivamente la fognatura del palazzo alla fognatura di un soggetto privato, non collegandola, invece, come d’obbligo, alla condotta pubblica comunale. Nessun dubbio, nella vicenda presa in esame dai giudici, sul fatto che il Condominio abbia posto in essere la turbativa – pur non avendo contribuito a crearla – nei confronti del privato e l’abbia portata avanti nel tempo. Di conseguenza, è corretto condannare il Condominio a rimuovere l’allaccio abusivo alla linea fognaria privata posta in un fondo attiguo allo stabile. Allo stesso tempo, però, è acclarato, osservano i giudici, che l’allaccio abusivo fu realizzato dalla società costruttrice quando ancora non esisteva il Condominio, essendo all’epoca ancora in corso i lavori di realizzazione dell’edificio, e quindi proprio la società costruttrice va condannata a tenere indenne il Condominio dalle spese occorrenti alla rimozione dell’allaccio fognario abusivo. (Sentenza del 15 marzo 2022 della Corte d’Appello dell’Aquila)

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