Abuso da demolire: illegittima l’istanza di sanatoria presentata dalla condomina che ha tratto beneficio dall’opera
I giudici hanno confermato la posizione del Comune, che ha respinto la richiesta presentata da diversi condomini

Se il Comune ritiene doverosa la demolizione della terrazza abusiva realizzata sullo stabile, è impensabile che ad opporsi a tale provvedimento sia anche il condomino che trae beneficio da quell’opera, pur non vantando su di essa alcun diritto. A essere precisi sono diversi condomini dello stabile a contestare, nella vicenda in esame, il diniego comunale alla loro richiesta di sanatoria dell’opera abusiva realizzata da una società, proprietaria di un locale a piano terra occupato da un istituto bancario. In sostanza, la società ha effettuato lavori di consolidamento di una copertura, rendendola praticabile, per poterla pulire e manutenere, mediante accesso dall’appartamento posto al piano secondo, acquisito poi da una signora che ha utilizzato quel solaio come una terrazza vera e propria e che perciò si è opposta all’azione intentata da un altro proprietario che dall’abuso aveva invece subito un danno, perdendo aria e luce all’appartamento di sua proprietà. Favorevole all’abbattimento dell’opera abusiva, invece, la società proprietaria, autodenunciatasi al Comune che aveva intimato la demolizione. Il Comune ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata da alcuni condomini. Ciò perché la sola ed esclusiva proprietaria del bene da demolire è risultata la società e quindi gli altri condomini non sono legittimati a presentare richiesta di regolarizzazione. E i giudici hanno confermato la posizione del Comune, osservando, peraltro, che il fatto che la condomina del secondo piano abbia usato il solaio come terrazza pertinenziale del proprio appartamento non basta a configurare un suo diritto di proprietà esclusivo sull’opera abusiva. (Sentenza 606 del 3 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Toscana)