Volo in ritardo, compensazione pecuniaria anche per i voli in coincidenza con voli effettuati da vettori divers

Irrilevante il fatto che, a fronte di un prezzo totale e di un unico biglietto, non vi sia alcun rapporto giuridico tra i vettori

Volo in ritardo, compensazione pecuniaria anche per i voli in coincidenza con voli effettuati da vettori divers

Il diritto a compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei per ritardo prolungato si applica ai voli in coincidenza costituiti da voli effettuati da vettori aerei operativi diversi. E qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto, il fatto che non sussista alcun rapporto giuridico tra i vettori è irrilevante. Il caso preso in esame dai giudici riguarda una donna che ha acquistato tramite un’agenzia di viaggi, per luglio del 2018, un biglietto aereo elettronico per un tragitto da Stoccarda a Kansas City costituito da tre voli. Il primo volo, da Stoccarda a Zurigo, era operato dalla Swiss International Air Lines, mentre i due voli che collegavano, rispettivamente, Zurigo a Filadelfia e Filadelfia a Kansas City erano operati dall’American Airlines. Il numero di biglietto elettronico era riprodotto sulle carte d’imbarco relative a tali voli. Inoltre, detto biglietto designava l’American Airlines quale prestatore di servizi e conteneva un unico numero di prenotazione relativo all’intero tragitto. Oltre a ciò, l’agenzia di viaggi ha emesso una fattura indicante un prezzo totale per l’intero tragitto, nonché per il ritorno. Mentre i voli che collegavano, rispettivamente, Stoccarda a Zurigo e Zurigo a Filadelfia si sono svolti come previsto, quello che collegava Filadelfia a Kansas City ha subito un ritardo di oltre quattro ore all’arrivo. Inevitabile il contenzioso ma la società di assistenza legale ai passeggeri aerei – alla quale sono stati ceduti i diritti derivanti da tale ritardo – ha chiesto all’American Airlines il pagamento di una compensazione pecuniaria di 600 euro ai sensi del regolamento relativo alla compensazione pecuniaria e all’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. I giudici comunitari chiariscono che la nozione di volo in coincidenza comprende un’operazione di trasporto in partenza da uno Stato membro costituita da più voli effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da alcun rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione. Inoltre, la nozione di volo in coincidenza deve essere intesa come riferita a due o più voli che costituiscono un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri. E ciò avviene quando tali voli sono stati oggetto di un’unica prenotazione. Nel caso preso in esame risulta che la passeggera disponeva di un biglietto che costituisce un titolo attestante che la prenotazione per l’intero suo tragitto da Stoccarda a Kansas City è stata accettata e registrata da un operatore turistico. Una siffatta operazione di trasporto deve essere considerata come basata su un’unica prenotazione e, di conseguenza, come un volo in coincidenza. I giudici precisano che nessuna disposizione del regolamento relativo alla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei fa dipendere la qualificazione come volo in coincidenza dalla sussistenza di uno specifico rapporto giuridico tra i vettori aerei operativi che effettuano i voli che lo costituiscono. Una siffatta condizione supplementare sarebbe contraria all’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, dal momento che essa sarebbe idonea a limitare, in particolare, il loro diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del loro volo. (Sentenza del 6 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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