Vizi di un bene: la denuncia può essere fatta dal consumatore con qualunque mezzo
Fondamentale però che il mezzo prescelto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati

La denunzia dei vizi di un bene, da parte del consumatore può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati. Questo il principio ribadito dai giudici, chiamati a prendere in esame, tenendo conto del quadro tracciato dal ‘Codice del consumo’, del contenzioso concernente una complicata - e insoddisfacente per il compratore - vendita di una vettura. Il compratore ha adito le vie legali per ottenere la risoluzione del contratto alla luce dei rilevanti difetti di funzionamento della vettura da lui acquistata presso una concessionaria. Decisivo è il riferimento alla tempistica della segnalazione fatta dal compratore in merito ai problemi manifestatisi dopo pochi giorni di uso della vettura. Su questo fronte il compratore ha sostenuto la validità della raccomandata postale indirizzata alla venditrice nella sua sede legale e ricevuta da un addetto, e i giudici hanno riconosciuto la tempestività della denuncia dello specifico vizio - relativo al ‘blocco motore’ - dell’automobile. Ciò perché la denunzia dei vizi da parte del consumatore può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati. (Ordinanza 5111 del 17 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)