Vizi dell’opera: il rispetto del progetto del committente non salva l’appaltatore
Possibile per l’appaltatore andare esente da responsabilità soltanto se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire il progetto per le insistenze del committente

Possibile ritenere colpevole comunque l’appaltatore per i vizi dell’opera anche se si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali chiariscono che la condotta dell’appaltatore va valutata alla luce del parametri stabilito dal Codice Civile, ossia, trattandosi dell’adempimento di un’obbligazione concernente l’esercizio di un’attività professionale, con riguardo alla natura dell’attività esercitata. In particolare, l’appaltatore deve comunque, precisano i giudici, segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. Ampliando l’orizzonte, i giudici chiariscono che l’appaltatore deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Però, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista. (Ordinanza 31273 del 24 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)