Viale condominiale destinato al passaggio e alla sosta dei veicoli: illegittimo però il parcheggio a tempo indeterminato
Inaccettabile che il mezzo venga lasciato inutilizzato per lungo tempo sempre nello stesso posto, con stabile occupazione della stessa porzione del bene comune

Se in condominio vi sono spazi finalizzati al passaggio di auto e pedoni ovvero alla sosta di vetture, la funzione del viale dello stabile non può essere modificata o snaturata dal comportamento inurbano di quei condòmini che rendono la circolazione dei veicoli impossibile o difficoltosa, come ad esempio nel caso in cui il mezzo sia lasciato inutilizzato per lungo tempo sempre nello stesso posto, con stabile occupazione della stessa porzione del bene comune. Per i giudici il principio è intangibile: l'uso del bene comune deve essere garantito a tutti i condòmini. E ciò comporta, analizzando il caso sottoposto ai giudici, che il passaggio carrabile e pedonale di pertinenza del caseggiato non può essere ostaggio di pochi condomini che ne impediscono il libero godimento. Ad esempio, le autovetture possono sostare negli spazi comuni senza impedire, però, che tutti i condòmini, indistintamente, possano utilizzare le aree destinate al parcheggio. I giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza di alcuni condòmini che chiedevano il riconoscimento del proprio diritto di esercitare il libero godimento, sia pedonale che carrabile, di un viale di pertinenza condominiale abitualmente utilizzato da altri condòmini in modo arbitrario e illegittimo, i quali, parcheggiando la propria autovettura in modo ripetutamente non corretto, impedivano agli altri condòmini il transito su tale spazio, chiariscono che l'uso, da parte del singolo, di una zona comune (viale o cortile) è legittimo ma non è assoluto, e, difatti, può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune, se tale uso impedisce agli altri condòmini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Sentenza del 31 gennaio 2023 del Tribunale di Latina)