Via libera all’ammissione al passivo, il creditore cancella per errore l’ipoteca: confermato il privilegio del credito
Decisivo il riferimento al principio di intangibilità dello stato passivo e del giudicato endofallimentare

La cancellazione dell’ipoteca, se avvenuta per errore e dopo l’ammissione al passivo, non fa degradare il credito da privilegiato a chirografario. Ciò alla luce del principio di intangibilità dello stato passivo e del giudicato endofallimentare. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, i quali hanno ‘salvato’, in sostanza, il creditore già ammesso al passivo in via ipotecaria e che solo per errore ha cancellato l’originaria ipoteca emessa nei confronti del debitore. Nella specifica vicenda oggetto del processo si è appurato che una banca creditrice ha per errore provveduto, dopo l’ammissione al passivo fallimentare in via ipotecaria, alla cancellazione dell’ipoteca dai registri immobiliari, nonostante l’assenza di cause estintive dell’obbligazione garantita, avendo nelle more ceduto il credito ad un terzo soggetto nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione. Avvedutasi dell’errore, la banca ha provveduto a re-iscrivere, nuovamente, ipoteca di primo grado sui medesimi immobili a garanzia della medesima somma. A seguito della vendita dei beni immobili, il curatore ha presentato il piano di riparto, che prevedeva la conservazione della prelazione ipotecaria in capo al cessionario del credito, ma un creditore concorrente ha proposto reclamo, chiedendo che le somme fossero destinate agli altri creditori ammessi al concorso, in ragione dei rispettivi titoli di prelazione, nel rispetto del principio della par condicio creditorum. I giudici, nel rilevare che il decreto di approvazione dello stato passivo preclude, se non impugnato, ogni questione relativa all’esistenza del credito e all’esistenza di cause di prelazione, hanno ritenuto che lo stato passivo è intangibile e che la sua intrinseca efficacia di giudicato non ammette il riesame del credito in alcuno dei suoi aspetti, tanto meno da parte del giudice in sede di riparto. Di conseguenza, va considerata irrilevante la cancellazione dell’ipoteca intervenuta dopo l’ammissione al passivo con prelazione ipotecaria, che in alcun modo può considerarsi una circostanza sopravvenuta ostativa alla conservazione del privilegio, in quanto, al momento del riparto, l’iscrizione non entra più in gioco, essendo stata l’ipoteca cancellata con decreto di trasferimento successivamente alla vendita del bene ipotecato. (Decreto del 26 aprile 2023 del Tribunale di Reggio Emilia)