Via libera alla revocatoria dell’atto etico adottato dal debitore

Il riferimento è, nello specifico, all’atto con cui un debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, ha trasferito a quest’ultimo, a seguito di giudizio di separazione, la proprietà di un bene

Via libera alla revocatoria dell’atto etico adottato dal debitore

Sono soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito di giudizio di separazione, la proprietà di un bene. Inutile, nel caso preso in esame dai giudici, l’azione con cui la garante della società debitrice principale – oramai dichiarata fallita – ha impugnato la decisione che aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e dell’atto con cui fu concessa ipoteca volontaria (successiva alla costituzione del fondo) su un immobile, facente parte del fondo medesimo, di proprietà dei coniugi che risultavano garanti della società debitrice principale. Per fare maggiore chiarezza, poi, i giudici precisano che, in tema di azione revocatoria ordinaria, in ipotesi di costituzione del fondo patrimoniale anteriore al sorgere del credito, trattandosi di atto a titolo gratuito, restano in disparte le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, giacché, con riferimento a tali atti, non rileva l’atteggiamento psicologico del terzo medesimo. Irrilevanti, peraltro, le motivazioni sottese agli atti dispositivi del patrimonio del debitore, poiché, Codice Civile alla mano, il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se esse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori. Inoltre, il Codice Civile tutela il creditore rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, e ciò senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore – anche se di profondo valore etico e morale – avuto di mira dal debitore stesso nel compimento dell’atto dispositivo. (Sentenza del 22 maggio 2023 della Corte d’appello di Ancona)  

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