Verbale assembleare non valido senza l’indicazione dei votanti e delle relative quote millesimali

Fatale l’impossibilità di verificare con certezza, ex post, anche procedendo in via indiretta, mediante computo per differenza, sulla base del processo verbale e della tabella generale dei millesimi, se la deliberazione sia stata validamente adottata per essere stata approvata dal quorum richiesto dalla legge

Verbale assembleare non valido senza l’indicazione dei votanti e delle relative quote millesimali

Non valido il verbale assembleare che non indica né i votanti né le relative quote millesimali con riferimento alle singole decisioni sui punti presenti nell’ordine del giorno della riunione. Ciò perché non è possibile identificare, nemmeno procedendo in via indiretta mediante computo per differenza, i quorum richiesti dalla legge. I giudici osservano che nel caso da loro preso in esame l'assemblea condominiale non aveva nemmeno sottoposto all'approvazione dei presenti il primo capo dell'ordine del giorno e aveva invece procedendo alla deliberazione senza alcuna loro consultazione. A fronte di tale quadro, non può essere applicato il principio secondo cui sebbene il verbale assembleare dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condòmini intervenuti alla riunione, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote millesimali, la mancanza di tali riferimenti non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo esterno sulla regolarità del procedimento. In sostanza, non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore, contenga l'elenco di tutti i condòmini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto. Però nel verbale impugnato e oggetto del processo non è dato evincere in alcun modo, precisano i giudici, chi siano stati i votanti e quale volontà abbiano esternato. In sostanza, per essere ancora più precisi, dalla lettura del verbale si evince che è stata completamente omessa l'indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore del primo capo dell'ordine del giorno o ancora l'indicazione della raggiunta unanimità, lacuna che non appare affatto emendabile con l'elenco dei condòmini presenti e di quelli che hanno rilasciato delega, con l'indicazione del nome del rappresentante di ciascuno e del valore delle rispettive quote. Di conseguenza, è impossibile verificare con certezza, ex post, anche procedendo in via indiretta, mediante computo per differenza, sulla base del processo verbale e della tabella generale dei millesimi, se la deliberazione sia stata validamente adottata per essere stata approvata dal quorum richiesto dalla legge. (Sentenza del 7 febbraio 2023 della Corte d’appello di Napoli)  

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