Vendita forzata: niente aliud pro alio se non sono state dedotte circostanze utili a dimostrare che il bene non è idoneo alla sua destinazione

Irrilevante, difatti, una differenza quantitativa ma non qualitativa — in senso stretto — tra il bene oggetto di trasferimento e quello descritto nell'ordinanza di vendita

Vendita forzata: niente aliud pro alio se non sono state dedotte circostanze utili a dimostrare che il bene non è idoneo alla sua destinazione

Impossibile parlare di vendita di aliud pro alio se non vengono dedotte fin dall’inizio circostanze che possano portare a ritenere che il bene - un autoveicolo, per la precisione - non fosse idoneo alla sua destinazione, potendosi, invece, dalle contestazioni sollevate , profilare al più una differenza quantitativa ma non qualitativa — in senso stretto — tra il bene oggetto di trasferimento e quello descritto nell'ordinanza di vendita, differenza del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del difetto denunciato. In questa ottica, poi, i giudici sottolineano la diversità strutturale della vendita forzata - oggetto del contenzioso preso in esame - rispetto a quella negoziale, e precisano che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell'organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere ontologicamente diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario. (Ordinanza 2064 del 24 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)  

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