Valida la tabella millesimale differente da quella allegata al regolamento condominiale ma usata per anni
L’accordo fra condomini inteso alla formazione o alla modificazione della tabella millesimale può essere dedotto dalla concreta osservanza della tabella che ha modificato quanto stabilito in origine

Valida la tabella millesimale applicata in concreto ma differente da quella allegata al regolamento condominiale. Fondamentale, però, che essa sia utilizzata ormai da lungo tempo, senza alcuna contestazione da parte dei condomini. Per i giudici è corretto affermare che i valori millesimali modificati, rispetto a quelli fissati nella documentazione che accompagna il regolamento condominiale, sono stati tacitamente accettati dai condomini tutti. Respinta perciò, nel caso preso in esame dai giudici, l’azione con cui due condomini hanno impugnato la delibera con cui l’assemblea condominiale aveva approvato il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e aveva attribuito ai loro appartamenti una caratura millesimale notevolmente superiore a quella stabilita dal regolamento condominiale, senza, però, che fosse mai avvenuta una legittima variazione della tabella millesimale condominiale. In sostanza, secondo i giudici, facendo leva sulla non necessità della forma scritta per la conclusione dell’accordo fra condomini inteso alla formazione o alla modificazione della tabella millesimale, va reputato sufficiente il raggiungimento di tale accordo per facta concludentia, ossia con la concreta osservanza della tabella, consapevolmente seguita da tutti i condomini per un notevole lasso di tempo e senza opposizione o contestazione da parte di alcuno. (Sentenza del 16 settembre 2022 della Corte d’Appello di Roma)