Troppo tempo tra la scrittura privata del debitore e il rischio per il patrimonio del creditore: non applicabile l’azione revocatoria

Fondamentale, però, che non vi sia prova della consapevolezza del terzo, coinvolto nell’operazione, del pregiudizio arrecato al creditore

Troppo tempo tra la scrittura privata del debitore e il rischio per il patrimonio del creditore: non applicabile l’azione revocatoria

Se tra la scrittura privata a titolo oneroso del debitore ed il verificarsi dell’evento che minaccia la garanzia patrimoniale del creditore intercorre un lungo lasso di tempo, allora non è applicabile l’azione revocatoria che il Codice Civile prevede proprio in favore del creditore. Ciò a patto, precisano i giudici, che non vi sia prova della consapevolezza del terzo, coinvolto nell’operazione, del pregiudizio arrecato al creditore. I giudici ribadiscono poi che per la legittimità dell’azione revocatoria messa in moto dal creditore occorre la presenza contestuale di due presupposti: in primo luogo, il debitore deve conoscere il pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto deve essere dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; in secondo luogo, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo deve essere consapevole del pregiudizio arrecato al creditore e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, deve essere partecipe della dolosa preordinazione attribuibile al debitore. (Sentenza del 4 maggio 2023 della Corte d’appello di Perugia)  

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