Trattativa ammessa e mezzo consegnato: allora l’affare può dirsi concluso

Riconosciuto l’obbligo del soggetto identificato compratore ad ultimare il pagamento in favore della ditta venditrice

Trattativa ammessa e mezzo consegnato: allora l’affare può dirsi concluso

Trattativa ammessa a parole e mezzo consegnato: logico considerare concluso l’affare. Conseguenziale la condanna definitiva per il privato che ora dovrà ultimare il pagamento in favore della ditta che gli ha materialmente recapitato il mezzo – un aratro meccanico – oggetto di una precedente trattativa. A inchiodare il privato è anche il pagamento di un acconto alla ditta. Per i giudici è, in sostanza, sufficiente anche un accordo verbale per ritenere perfezionata la vendita di un bene mobile. Inutili le obiezioni proposte dal compratore, poiché la vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell’adozione di forme particolari, precisano i giudici, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso da parte dei contraenti, cioè dalla ditta e dal privato. Ne consegue che in caso di vendita verbale di un veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo, e non necessariamente in via documentale. Ovviamente l’accertamento della vendita costituisce un necessario presupposto logico per decidere in ordine all’invocato inadempimento del pagamento del prezzo, e su questo fronte i giudici valorizzano, da un lato, le dichiarazioni del privato, che, in sostanza, ha ammesso la trattativa per l’acquisto del mezzo, e, dall’altro, l’avvenuta consegna del veicolo nelle mani del privato, che ha provveduto alla corresponsione di un acconto alla ditta. (Ordinanza 25524 del 30 agosto 2022 della Corte di Cassazione)

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