Tettoia sul terrazzo: va rimossa se raggiunge il pavimento del balcone del piano superiore
I giudici ribadiscono che le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute devono essere osservate anche nei rapporti tra i condòmini di uno stabile

Va catalogata come illegittima, e quindi da rimuovere, la tettoia, posizionata sul terrazzo di un condòmino, che raggiunge il pavimento del balcone del piano superiore. Questo il principio fissato dai giudici, i quali chiariscono che le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute devono essere osservate anche nei rapporti tra i condòmini di uno stabile. Di conseguenza, in tema di condominio negli edifici, la realizzazione di una tettoia insistente sul terrazzo di proprietà esclusiva di un condòmino deve rispettare la distanza di tre metri dalle vedute degli appartamenti degli altri condòmini. I giudici aggiungono poi che non si pone alcuna questione di compatibilità tra la disciplina sulle distanze e quella sull’uso della cosa comune, giacché la tettoia insiste su un’area di proprietà esclusiva e non condominiale ed essendo i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue. Per completare il quadro, infine, i giudici ricordano che il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condòmino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto. Infine, viene sottolineato che il Codice Civile vieta di costruire a distanza inferiore di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo finitimo e pone un divieto assoluto, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione è a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l’esercizio della veduta. (Sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Potenza)