Terreno con servitù di elettrodotto: niente risoluzione del contratto di compravendita

Decisiva la constatazione che la servitù, per la presenza visibile del traliccio e dei cavi di conduzione dell’elettricità, doveva invece considerarsi apparente ed era pertanto conosciuta o comunque conoscibile dal compratore

Terreno con servitù di elettrodotto: niente risoluzione del contratto di compravendita

Niente risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un terreno se il potenziale acquirente non poteva non sapere della esistenza di una servitù di elettrodotto. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, i promittenti venditori non possono considerarsi inadempienti per il fatto che sul bene compromesso gravava una servitù di elettrodotto, dal momento che essa, per la presenza visibile di tralicci e cavi, doveva considerarsi apparente e quindi conoscibile da parte del promissario acquirente, che, peraltro, in contratto aveva dichiarato di avere conoscenza dello stato di fatto e di diritto del terreno. Respinta la tesi del compratore, il quale ha lamentato che la servitù di elettrodotto gravante sul terreno non era stata dichiarata dai venditori, i quali, invece, non possono ritenersi responsabili, poiché, spiegano i giudici, il Codice Civile prevede la possibilità per il compratore di chiedere la risoluzione del contratto solo nel caso in cui non sia a conoscenza del diritto reale gravante sulla cosa venduta, mentre, in questo caso, la servitù, per la presenza visibile del traliccio e dei cavi di conduzione dell’elettricità, doveva invece considerarsi apparente ed era pertanto conosciuta o comunque conoscibile dal compratore. (Ordinanza 7474 del 15 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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