Termine per la presentazione di un nuovo piano di concordato preventivo in piena pandemia: esclusa l’applicazione della sospensione feriale

Fondamentale però che sia contemporaneamente pendente un’istanza di fallimento nei confronti dell’impresa già ammessa alla procedura

Termine per la presentazione di un nuovo piano di concordato preventivo in piena pandemia: esclusa l’applicazione della sospensione feriale

Nel contesto della pandemia e dell’emergenza anche economica provocata dal COVID il termine per la presentazione di un nuovo piano di concordato preventivo non è soggetto alla sospensione feriale. Il riferimento è al principio secondo cui nel concordato preventivo i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non sono soggetti alla sospensione feriale. Tale principio è applicabile, precisano i giudici, anche al termine fissato per la presentazione di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato preventivo nel periodo di emergenza pandemica, ove sia contemporaneamente pendente, però, un’istanza di fallimento nei confronti dell’impresa già ammessa alla procedura, e ciò in ragione del richiamo alla regola che esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca dei fallimenti. Irrilevante, chiariscono i giudici, il richiamo alla normativa emergenziale dettata in relazione alla sospensione dei termini processuali per ragioni sanitarie, la quale non attiene alla diversa questione della sospensione feriale dei termini. (Ordinanza 17145 del 26 maggio 2022 della Corte di Cassazione)

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