Telefonini senza rete e fuori uso: il maltempo salva la società telefonica
Per i giudici è evidente che l’interruzione del servizio fu dovuto, all’epoca, all’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione per causa non imputabile alla società

Il maltempo fuori dall’ordinario salva la compagnia telefonica. Niente ristoro economico, difatti, per i clienti che per due settimane non hanno potuto usufruire del servizio. Respinta l’azione giudiziaria proposta da alcuni titolari di utenze di telefonia mobile Vodafone che non hanno potuto fruire del servizio, dal 3 al 17 febbraio 2012, e hanno perciò chiesto di vedere condannata la compagnia telefonica a versare loro un risarcimento quantificato in 560 euro (frutto della somma tra 140 euro come indennizzo previsto in caso di sospensione e di interruzione del servizio e 420 euro come danno non patrimoniale). Per i giudici è palese che l’interruzione del servizio di telefonia debba attribuirsi all’interruzione di energia elettrica verificatasi a seguito delle eccezionali nevicate nel mese di febbraio 2012. In sostanza, è notorio, osservano i giudici, che si verificarono nel mese di febbraio 2012, e che si protrassero per diversi giorni, a partire dal 3 febbraio, eccezionali avversità atmosferiche in vaste zone della Penisola, con tanto di grande risalto mediatico per le gravi conseguenze scaturitene in termini di perdite di vite umane e di danni ingenti al patrimonio pubblico e privato. Impossibile, quindi, sostenere che la società telefonica avesse modo di prevenire i fatti eccezionali accaduti, e sostanzialmente dovuti al fatto, precisano i giudici, che nella zona dove vivono i consumatori che hanno chiamato in causa Vodafone le linee elettriche pubbliche sono ancora aeree e dunque soggette ad incidenti vari e di non agevole e pronta riparazione nel caso di intemperie di una certa intensità. Tirando le somme, l’interruzione del servizio fu dovuto, all’epoca, all’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione per causa non imputabile alla società. (Ordinanza 28239 del 28 settembre 2022 della Corte di Cassazione)