Superbonus: chiarimenti sul requisito della funzione residenziale dell’edificio
Ai fini di tale verifica è necessario considerare, nel calcolo della superficie complessiva dello stabile, anche le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza attribuzione di rendita, in quanto costituiscono immobili facenti parte dell’edificio e la loro destinazione d’uso è ben definita e certamente non residenziale

Dall’Agenzia delle Entrate, difatti, precisano che ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale di un edificio è necessario considerare, nel calcolo della superficie complessiva dello stabile, anche gli immobili censiti in catasto con categoria F/7 – infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza attribuzione di rendita –, in quanto costituiscono immobili facenti parte dell’edificio e la loro destinazione d’uso è ben definita e certamente non residenziale. Di conseguenza, tenendo presenti anche tali immobili, se il calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza, ricomprese nell’edificio, è superiore al 50% della superficie complessiva dell’edificio stesso, allora sarà possibile ammettere alla detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione dello stabile anche i proprietari o detentori degli immobili non residenziali, censiti in catasto con categoria F/7 – come, nel caso preso in esame, la società proprietaria della centrale telefonica –, che sostengono spese, in qualità di condomini, per interventi sulle parti comuni dell’edificio. (Risposta del 21 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)