Stop alla delibera che intima lo sgombro al singolo condòmino

Legittimo invece optare per l’invio di un esposto alle autorità in merito alla pericolosa situazione presente in un locale

Stop alla delibera che intima lo sgombro al singolo condòmino

Nulla l’intimazione di sgombero fatta pervenire al singolo condòmino. Su questo fronte i giudici richiamano i limiti acclarati in materia di competenze assembleari e osservano che, nel caso preso in esame, il deliberato oggetto di discussione è illegittimo in quanto si risolve nell’imposizione al singolo condòmino di spostare definitivamente dal locale di sua proprietà tutti gli oggetti ivi custoditi, sul presupposto, non provato né suffragato da accertamenti delle autorità interpellate, ossia Vigili del Fuoco e Azienda sanitaria locale, circa l’effettiva pericolosità, per gli altri condòmini e per le cose comuni, derivante dalla presenza di mobili accatastati in assenza di sistemi di sicurezza. Corretta, invece, la decisione del condominio relativa all’invio di un esposto alle autorità in merito alla situazione presente nel locale di proprietà esclusiva del singolo condòmino, esposto mirato a richiedere un intervento urgente che consenta al condominio la messa in sicurezza del locale. Tirando le somme, è fondamentale il richiamo al principio secondo cui le deliberazioni assembleari non possono intaccare la proprietà privata dei singoli condòmini, pena la radicale nullità della decisione che, perciò, è impugnabile. (Sentenza del 24 giugno 2022 della Corte d’appello di Roma)

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