Stop al parcheggio sulla rampa di accesso ai garage
Decisiva la accertata proprietà esclusiva della rampa da parte di un condòmino. Gli altri condòmini possono solo transitare sulla rampa ma non lasciarvi i veicoli in sosta

A fronte della accertata proprietà esclusiva della rampa che conduce ai garage ubicati nel piano cantinato del fabbricato, è logico dedurre l'inesistenza del diritto di servitù di parcheggio su quella stessa rampa. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso originato in un palazzo dalla stabile occupazione della rampa da parte di alcuni condòmini che ritenevano non solo di poter percorrerla per giungere al proprio garage ma anche di potervi sostare in virtù di una presunta servitù di parcheggio. A smentire l’ipotesi di una servitù di parcheggio hanno provveduto i giudici, accertando la proprietà esclusiva della rampa da parte di un condòmino. In sostanza, è stata la proprietà esclusiva del bene, gravato solamente da una servitù di passaggio per consentire agli altri proprietari di transitare con i propri veicoli per raggiungere i garage. Logico, quindi, ritenere illegittima l'occupazione della rampa su cui quale erano soliti sostare i veicoli di un altro condòmino. Per maggiore chiarezza, infine, i giudici aggiungono che la pratica del parcheggio sulla rampa è attività che si concretizza in una turbativa al godimento dello spazio comune. In particolare, l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino implica che si debba ritenere che la condotta del condòmino, consistente nella stabile o comunque continua occupazione - mediante il reiterato transito (o parcheggio per considerevoli periodi di tempo) con autoveicoli - di una porzione del cortile comune (o per l'ampiezza totale o quasi totale di esso), configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condòmini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento. (Sentenza del 7 febbraio 2023 della Corte d’appello di Napoli)