Stop agli animali domestici: divieto valido anche per il cortile
Cancellata la delibera che individua un’area del cortile dello stabile per lo stazionamento dei cani dei condomini

Possibile per il Condominio vietare la presenza di animali domestici nello stabile, includendo, però, anche l’area esterna, come, ad esempio, un cortile. Chiaro il contenuto del caso in esame. L’assemblea di un Condominio ha deciso di individuare un’area del cortile del palazzo da destinare allo stazionamento dei cani dei condomini. Tale delibera è stata però impugnata da un condomino, il quale ha lamentato, in sostanza, la violazione del divieto di tenere animali domestici, divieto previsto da una clausola del regolamento accettata da tutti i condomini. I giudici hanno dato ragione al condomino, annullando la delibera assembleare impugnata e sottolineando che nel regolamento sottoscritto da tutti i condomini è presente una clausola di natura contrattuale che vieta di tenere animali domestici. In sostanza, ciascuno dei comproprietari ha rinunciato al diritto (disponibile) di possedere animali domestici (tra cui i cani), nella propria porzione di proprietà esclusiva. E quindi la delibera volta a destinare una zona del cortile ad area cani, a spese di ciascun proprietario, pur non contenendo espressamente una modifica del regolamento contrattuale e pur andando apparentemente ad incidere sull’uso del bene comune, comporta senza dubbio la violazione della clausola del regolamento, perché presuppone che i condomini proprietari dei cani possano, per l’appunto, tenere cani presso le proprie unità abitative o nel cortile medesimo. (Sentenza del 15 settembre 2022 del Tribunale di Lecce)