Stipulazione del contratto d’appalto: possibile imporre alla società aggiudicataria un termine per l’invio della documentazione necessaria
Fatale, nello specifico, la carenza di autorizzazione a partecipare alla procedura per la società mandante del raggruppamento temporaneo d’imprese

La stazione appaltante può imporre alla società aggiudicataria un termine perentorio per l’invio della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto d’appalto. Per i giudici la condotta ed il conseguente provvedimento della stazione appaltante sono legittimi. Ciò perché, anche nel vigore dell’attuale Codice degli appalti, è consentito alla stazione appaltante imporre un termine perentorio per l’invio della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto d’appalto, rendendosi anzi necessario, precisano i giudici, ad evitare l’indefinito protrarsi della fase evidenziale precedente. E tale modo di ragionare vale a maggior ragione quando, come nel caso preso in esame dai giudici, la fissazione di un termine è stabilita dalla legge di gara. Legittima, quindi, l’esclusione di un raggruppamento temporaneo di impresa da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, prima e secondaria, nel territorio di un Comune. Fatale, nello specifico, la carenza di autorizzazione a partecipare alla procedura in oggetto per la mandante. Rilevante il mancato deposito dell’autorizzazione richiesta a fini partecipativi, pervenuta non solo oltre i termini perentori fissati dalla stazione appaltante, ma successivamente alla intervenuta esclusione. (Sentenza 8685 dell’11 ottobre 2022 del Consiglio di Stato)