Spese urgenti: possibile il ‘via libera’ da parte dell’amministratore pur senza la ratifica dell’assemblea
Di conseguenza, l’assemblea può ratificare le spese, sia ordinarie che straordinarie, effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, e ciò anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza

Possibile il rimborso in favore dell’amministratore delle spese non urgenti da lui sostenute nella gestione dello stabile. Ciò significa che l’assemblea di condominio può ratificare le spese, sia ordinarie che straordinarie, effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, e ciò anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, e di conseguenza approvarle surrogando la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione. Presupposto perché si possa procedere in tal senso, cioè con la ratifica delle spese effettuate dall’amministratore, è che le spese non siano voluttuarie o gravose per i condòmini. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali, chiamati a esaminare il contenzioso concernente le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato, hanno ritenuto legittimità l’attività dell’amministratore poiché egli ha ritenuto, in relazione all’esecuzione di un contratto d’appalto per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato deliberati dall’assemblea, di commissionare all’impresa appaltatrice nuove lavorazioni ritenute necessarie, poiché funzionali al raggiungimento del buon ripristino del fabbricato, in conformità delle disposizioni dell’assemblea e delle indicazioni del direttore dei lavori, e che avevano comportato maggiori spese. (Sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte d’appello di Roma)