Spese anticipate dall’ex amministratore: riconosciute solo se preventivamente controllate dall’assemblea

Escluse dal conteggio le spese risultanti da documenti anonimi e le spese prive di qualunque giustificazione

Spese anticipate dall’ex amministratore: riconosciute solo se preventivamente controllate dall’assemblea

Accertato l’importo delle spese anticipate dall’ex amministratore del Condominio, vanno scorporate una somma relativa a spese risultanti da documenti anonimi (scontrini, buoni, quietanza non intestate et cetera, non direttamente riferibili al Condominio) e una somma risultata senza giustificazione. E, poi, dall’importo così determinato va detratta, infine, in compensazione anche la somma riconosciuta al Condominio a titolo di risarcimento per il mancato recupero crediti da parte dell’ex amministratore. Soddisfazione solo parziale, quindi, nella vicenda in esame, per l’oramai ex amministratore condominiale, che vede ridotta, e di molto, la pretesa da lui avanzata verso il Condominio e mirata ad ottenere il rimborso delle spese da lui anticipate. I giudici sottolineano che l’amministratore di Condominio non è titolare – salvo quanto previsto in tema di lavori urgenti – di un generale potere di spesa, in quanto spetta all’assemblea condominiale il compito non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese di volta in volta sostenute dall’amministratore. Ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell’assemblea, l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea. (Sentenza del 19 agosto 2022 della Corte d’Appello di Perugia)

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