Spese anticipate dall’amministratore: i dati del rendiconto non bastano come prova
Necessarie prove più solide per certificare che l’amministratore abbia sopperito ad alcune uscite condominiali con denaro proveniente dal proprio patrimonio

I dati presenti nel rendiconto condominiale e nel verbale con cui si ufficializza il passaggio di consegne col nuovo amministratore non bastano a legittimare il presunto credito vantato dall’amministratore uscente nei confronti del condominio e relativo, almeno in teoria, ad alcuni pagamenti anticipati dall’oramai ex amministratore per conto del condominio. Nel caso preso in esame dai giudici l’amministratore uscente ha puntato le proprie carte sul credito messo nero su bianco nei rendiconti 2013 e 2014 e nel verbale del passaggio di consegne col nuovo amministratore. A questi dati, però, i giudici hanno ribattuto ricordando che il rendiconto condominiale approvato dall’assemblea e da cui risulti un disavanzo tra le entrate (le somme versate dai condòmini e altre eventuali entrate che abbia il condominio) e le uscite (le spese di gestione preventivate e le ulteriori resesi necessarie in corso di esercizio), con le uscite che superano le entrate, non costituisce, di per sé, prova che l’amministratore abbia sopperito alle uscite con denaro proveniente dal proprio patrimonio e che, quindi, abbia anticipato alcuni pagamenti a favore del condominio. Identico ragionamento va fatto, secondo i giudici, anche per il verbale relativo al passaggio di consegne col nuovo amministratore, se in esso viene nuovamente indicato l’identico disavanzo tra entrate ed uscite. (Sentenza del 28 febbraio 2023 del Tribunale di Roma)