Spesa imputata al singolo condomino: nulla la delibera assunta a maggioranza

Rilevante il fatto che i lavori ipotizzati riguardino un bene comune alla collettività condominiale e in uso a tutti i condomini

Spesa imputata al singolo condomino: nulla la delibera assunta a maggioranza

Nulle le delibere, assunte a maggioranza, con cui l’assemblea di Condominio imputa una determinata spesa al singolo condomino invece di ripartirla tra tutti i partecipanti al Condominio in base ai millesimi di proprietà. Nel caso preso in esame i giudici danno torto al Condominio, che, acquisita la perizia con cui una ditta evidenziava, tra l’altro, la necessità di procedere con la rimozione e la sostituzione, entro 12 mesi, del tetto in amianto di copertura del superattico, ha approvato la spesa già anticipata dall’amministratore e ha deliberato, a maggioranza, di attribuire l’intera spesa, relativa alla perizia, a carico delle proprietarie dell’attico e del superattico, intimando loro di provvedere (personalmente e con oneri a loro esclusivo carico) agli interventi di confinamento e di rimozione dell’amianto. I giudici sottolineano che il tetto oggetto di causa è stato realizzato al di sopra dell’originario lastrico solare e successivamente all’edificazione dello stabile e svolge funzione di copertura e di protezione dell’intero edificio condominiale e, dunque, anche delle porzioni di fabbricato sottostanti l’intero stabile, con ciò essendo evidente la sua tipica natura di bene comune alla collettività condominiale e in uso a tutti i condomini. Di conseguenza, è radicalmente nulla la decisione assunta dall’assemblea che ha attribuito alle sole proprietarie dell’attico e del superattico, sul presupposto errato di una proprietà solitaria del tetto, la spesa relativa alla perizia e la spesa relativa alla rimozione dell’amianto. (Sentenza del 5 agosto 2022 del Tribunale di Roma)

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