Sovraindebitamento familiare e liquidazione controllata domandata da moglie e marito: vanno aperte due procedure distinte
Ciò significa che il liquidatore dovrà, alla luce di quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa, provvedere separatamente per il marito e per la moglie

A fronte di una situazione di sovraindebitamento familiare, qualora la liquidazione controllata sia domandata da entrambi i coniugi con ricorso congiunto, debbono comunque essere aperte due diverse procedure. Ciò perché vi è la necessità di mantenere distinte le masse attive e passive di marito e moglie. Di conseguenza, il liquidatore dovrà, alla luce di quanto previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa’, provvedere separatamente per il marito e per la moglie, curandosi di specificare ai creditori titolari di crediti comuni che essi hanno l’onere di insinuarsi in entrambe le differenti procedure.
I giudici, analizzando in dettaglio il caso loro sottoposto, ritengono che l’istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due coniugi in quanto il sovraindebitamento presenta, in parte, un’origine comune, oltre ad
essere presente l'ulteriore requisito previsto dalla normativa, ossia l’essere familiari e conviventi. I giudici precisano, però, che , nonostante sia stato presentato da parte dei due coniugi un unico ricorso, dovranno comunque essere aperte due distinte procedure di liquidazione controllata, conformemente a quanto disposto dalla normativa, secondo cui le masse attive e passive devono essere tenute distinte tra i soggetti che prendono parte ad una procedura di tipo familiare. Da tale previsione consegue poi che l’attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali del singolo coniuge dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni all’altro coniuge. Pertanto, il ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno dei coniugi non potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori esclusivamente personali dell’altro coniuge che prende parte alla procedura di tipo familiare. Inoltre, alle incombenze previste dalla normativa, cioè redazione dell’elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti et cetera, il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno coniuge, con l’obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle due procedure. (Sentenza del 31 marzo 2023 del Tribunale di Modena)