Sottosuolo del fabbricato: proprietà condominiale fino a prova contraria
Logico presumere che la zona che è alla base dell’edificio rientri nel novero degli spazi comuni

Il sottosuolo di un fabbricato non fa parte, Codice Civile alla mano, dell’elenco dei cosiddetti beni comuni, ma esso va comunque considerato di proprietà del condominio. Anche perché è logico presumere che, nel contesto di un condominio, la zona esistente in profondità che è alla base dell’edificio rientri in quella comune, sempre in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condòmini. Proprio applicando questo principio, i giudici hanno, nel caso loro sottoposto, accertato l’appropriazione, ad opera di un condòmino non autorizzato, del sottosuolo comune di un edificio, e hanno decretato il rispristino dello status quo ante. In sostanza, i proprietari finiti nel mirino del condominio hanno indebitamente limitato l’uso e il godimento di un bene altrui, poiché essi non potevano, senza il consenso degli altri condòmini, procedere all’escavazione del sottosuolo per ricavare nuovi locali o per ingrandire quelli già preesistenti, in quanto, avendo attratto la cosa comune nell’orbita della propria esclusiva disponibilità, avevano limitato l’altrui uso e godimento della cosa comune. Censurati, quindi, i comproprietari di un locale commerciale, posto al pian terreno del fabbricato, che hanno deciso di effettuare una consistente ristrutturazione dell’immobile e che nell’esecuzione dei lavori progettati hanno abbassato il piano di calpestio originario dell’edificio, ricavando dei locali dal sottosuolo e appropriandosi, di fatto, proprio del sottosuolo. Tutto ciò, però, senza l’autorizzazione del condominio. (Sentenza del 12 ottobre 2022 della Corte d’appello di Cagliari)