Sottosuolo del fabbricato: proprietà condominiale fino a prova contraria

Logico presumere che la zona che è alla base dell’edificio rientri nel novero degli spazi comuni

Sottosuolo del fabbricato: proprietà condominiale fino a prova contraria

Il sottosuolo di un fabbricato non fa parte, Codice Civile alla mano, dell’elenco dei cosiddetti beni comuni, ma esso va comunque considerato di proprietà del condominio. Anche perché è logico presumere che, nel contesto di un condominio, la zona esistente in profondità che è alla base dell’edificio rientri in quella comune, sempre in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condòmini. Proprio applicando questo principio, i giudici hanno, nel caso loro sottoposto, accertato l’appropriazione, ad opera di un condòmino non autorizzato, del sottosuolo comune di un edificio, e hanno decretato il rispristino dello status quo ante. In sostanza, i proprietari finiti nel mirino del condominio hanno indebitamente limitato l’uso e il godimento di un bene altrui, poiché essi non potevano, senza il consenso degli altri condòmini, procedere all’escavazione del sottosuolo per ricavare nuovi locali o per ingrandire quelli già preesistenti, in quanto, avendo attratto la cosa comune nell’orbita della propria esclusiva disponibilità, avevano limitato l’altrui uso e godimento della cosa comune. Censurati, quindi, i comproprietari di un locale commerciale, posto al pian terreno del fabbricato, che hanno deciso di effettuare una consistente ristrutturazione dell’immobile e che nell’esecuzione dei lavori progettati hanno abbassato il piano di calpestio originario dell’edificio, ricavando dei locali dal sottosuolo e appropriandosi, di fatto, proprio del sottosuolo. Tutto ciò, però, senza l’autorizzazione del condominio. (Sentenza del 12 ottobre 2022 della Corte d’appello di Cagliari)

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