Sospeso il processo esecutivo se l’imprenditore in crisi chiede una misura protettiva del patrimonio

Durante tutto il periodo di sospensione non possono essere compiuti atti prodromici alla liquidazione come l’attività di stima o l’attuazione dell’ordine di liberazione che, tendenzialmente, è funzionale alla migliore collocazione sul mercato del bene. Permangono, invece, gli effetti del pignoramento

Sospeso il processo esecutivo se l’imprenditore in crisi chiede una misura protettiva del patrimonio

Se l’imprenditore in crisi richiede l’applicazione di misure protettive del patrimonio, allora si verifica una causa di sospensione esterna del processo esecutivo. Ciò perché, precisano i giudici, sotto la vigenza della misura protettiva è inibito il compimento di atti liquidatori o prodromici alla liquidazione, mentre è consentito il compimento di atti conservativi e permangono gli effetti del pignoramento anche sui frutti prodotti dal bene pignorato. I giudici esplicitano meglio il concetto, chiarendo che la richiesta di applicazione di una misura protettiva nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi produce, dal giorno della pubblicazione dell’istanza sul registro delle imprese, una sospensione dell’azione esecutiva (sospensione suscettibile di venir meno in caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal ‘Codice della crisi d’impresa oppure in caso di mancata conferma da parte del Tribunale o di successiva revoca della misura protettiva), sia che essa sia stata promossa sui beni del debitore, sia che essa sia abbia ad oggetto beni di un terzo sui quali viene esercitata l’attività dell’imprenditore che versa in una situazione di crisi. Ne consegue che, durante tutto il periodo di sospensione, non possono essere compiuti atti prodromici alla liquidazione come l’attività di stima o, salvi casi particolari, l’attuazione dell’ordine di liberazione che, tendenzialmente, è funzionale alla migliore collocazione sul mercato del bene. Permangono, invece, gli effetti del pignoramento, ivi incluso il vincolo di indisponibilità sui frutti naturali o civili prodotti dal bene pignorato sia ante sospensione che durante la pendenza della misura protettiva. Doveroso, infine, il compimento di atti conservativi del bene da parte del custode giudiziario. (Ordinanza del 9 febbraio 2023 del Tribunale di Verona)

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