Sono parti comuni anche i divisori in legno e vetro installati sui balconi per divedere le proprietà condominiali contigue

Essi svolgono in concreto una prevalente funzione estetica per lo stabile, diventando di fatto elementi decorativi ed ornamentali

Sono parti comuni anche i divisori in legno e vetro installati sui balconi per divedere le proprietà condominiali contigue

Caratteristiche dell’edificio e modalità con cui sono stati realizzati i balconi consentono di considerare parti comuni anche i divisori in legno e vetro installati sui balconi a dividere le proprietà condominiali contigue. Ciò perché essi svolgono in concreto una prevalente funzione estetica per lo stabile, diventando di fatto elementi decorativi ed ornamentali. Proprio applicando questa visione, i giudici hanno chiarito, esaminando la vicenda loro sottoposta, che è legittima presentata da una donna che ha lamentato, in sostanza, che la vicina di casa aveva eseguito interventi edilizi sul proprio balcone in aderenza con la parete divisoria del balcone. In particolare, la donna ha evidenziato che era stato collocato un armadio davanti al pannello divisorio del balcone, ancorato alle doghe del parapetto, struttura che aveva non solo ostruito la sua visuale ma anche impedito il passaggio della luce dal balcone di pertinenza della vicina di casa. La donna ha perciò chiesto che venisse accertato come le opere realizzate dalla vicina di casa costituissero turbativa o molestia nell’esercizio della servitù di veduta sul fondo e, in generale, della vista indisturbata del panorama, con condanna della vicina all’eliminazione dell’armadio ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi. I giudici ritengono corrette le osservazioni della donna e precisano che l’installazione dell’armadio ha inciso certamente sull’utilizzo del divisorio comune tra i due balconi, e perciò è necessaria l’eliminazione del mobile posizionato sul balcone. (Sentenza del 10 ottobre 2022 del Tribunale di Sulmona

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