Solo i lavori urgenti e necessari possono essere sostenuti dal singolo condòmino e rimborsati poi dal condominio

In mancanza di una specifica autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, l’onere economico che spetta al singolo condòmino per il condominio non viene restituito, anche se indispensabile

Solo i lavori urgenti e necessari possono essere sostenuti dal singolo condòmino e rimborsati poi dal condominio

Solo i lavori urgenti e necessari per la conservazione o la manutenzione delle parti comuni di uno stabile possono essere sostenuti in anticipo e in esclusiva da parte di uno dei condòmini e recuperati successivamente nei confronti del condominio. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente la manutenzione di una bocca di lupo condominiale, hanno chiarito che se non vi è urgenza per la realizzazione dei lavori, è controproducente per il singolo condòmino mettere mano alla tasca e sostenere da solo il costo economico dell’intervento, poiché è destinato, poi, a non potere riavere indietro dal condominio i soldi spesi. I giudici sottolineano che la normativa stabilisce che, in mancanza di una specifica autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, l’onere economico che spetta al singolo condòmino per il condominio non viene restituito, anche se indispensabile. In sostanza, le spese sostenute dal singolo condòmino possono essere rimborsate esclusivamente qualora esse siano non solo necessarie ma anche urgenti. (Sentenza del 9 gennaio 2023 del Tribunale di Roma)

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