Smartphone acquistato e dedicato soprattutto all’attività professionale: impossibile parlare di consumatore

Questo ragionamento regge, secondo i giudici, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo del bene, a meno che l’uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale

Smartphone acquistato e dedicato soprattutto all’attività professionale: impossibile parlare di consumatore

Non può essere considerato consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale. E ciò vale anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo del bene, a meno che l’uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale. Questo il principio fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra una società e un avvocato in merito all’acquisto di uno smartphone rivelatosi poi difettoso.

In Tribunale la società era stata condannata a restituire all’avvocato la somma di 829 euro per la sussistenza di vizi della cosa venduta, ossia uno smartphone. Di diverso parere, però, i giudici di Cassazione, i quali precisano che, ‘Codice del consumo’ alla mano, si definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. E ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Di conseguenza, analizzando lo specifico caso preso in esame, i giudici della Cassazione sanciscono che non può essere considerato consumatore un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della sua attività professionale. (Ordinanza 5097 del 17 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)  

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