Sì all’usucapione della porzione di sottotetto a fronte di un possesso esclusivo, continuato e non contestato
Fondamentale il fatto che per oltre venti anni nessun altro condòmino abbia rivendicato l’utilizzo della porzione di sottotetto

Va dichiarata l’usucapione della porzione di sottotetto dell’edificio se il condòmino dà prova di averne avuto il possesso esclusivo e continuato per oltre venti anni senza mai ricevere alcuna contestazione da parte del condominio. Decisiva, nella vicenda in esame, la documentazione fotografica dello stato dei luoghi, documentazione da cui è emerso che l’accesso alla porzione del sottotetto è sempre avvenuto unicamente dall’immobile di cui è proprietario il condòmino. Ciò ha certificato il mancato utilizzo della porzione di sottotetto da parte degli altri condòmini. I giudici ricordano che il sottotetto rappresenta uno spazio ubicato tra il tetto di un edificio e l’appartamento situato all’ultimo piano del medesimo ed è incluso tra le parti comuni dell’edificio, se destinato, a fronte delle caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune. Ciò significa, annotano i giudici, che la presunzione di condominialità del sottotetto esige, per essere confermata, una innegabile correlazione allo scopo che esso svolge con riferimento alla sua funzione ed alla sua destinazione all’uso comune. (Sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Sondrio)