Sì alle modifiche del tetto ma solo se lievi

Legittima l’opposizione dei condòmini anche alla richiesta di sanatoria delle opere di trasformazione realizzate in modo abusivo

Sì alle modifiche del tetto ma solo se lievi

Possibili e accettabili lievi interventi sul tetto dell’edificio. Stop netto, invece, a modifiche significative che ne intaccano la consistenza. Proprio ragionando in questa ottica, quindi, i condòmini possono reagire in ogni modo all’iniziativa – esorbitante – del singolo condòmino e possono farlo anche opponendosi alla richiesta di sanatoria delle opere di trasformazione abusivamente realizzate senza il consenso del condominio. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso originato dall’azzardata condotta di un condòmino che, essendo titolare di un appartamento mansardato al piano sottotetto con annesso locale condonato (per cambio di destinazione da soffitta ad appartamento), aveva chiesto e ottenuto, in concomitanza con alcuni lavori di ristrutturazione del tetto da parte del condominio, l’autorizzazione a realizzare modifiche interne alla sua proprietà. Successivamente, però, il condòmino aveva realizzato rilevanti opere diverse rispetto a quelle ipotizzate sulla carta, consistenti nell’ampliamento di 11 metri quadrati del proprio terrazzo e nell’apertura di ben quattro lucernari sul tetto, e aveva infine presentato una richiesta di ‘permesso di costruire’ in sanatoria, avendo già realizzato i lavori, risultati esorbitanti rispetto a quanto autorizzato dalla collettività condominiale. (Sentenza 2618 del 13 marzo 2023 del Consiglio di Stato)  

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