Servizio idrico integrato: il gestore ha diritto di pretendere retroattivamente il pagamento di conguagli
Si fa riferimento, però, a conguagli resi necessari dai maggiori costi sostenuti o dai minori ricavi sostenuti rispetto alle previsioni tariffarie. A patto, però, che gli uni e gli altri siano dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili, e non ad errori di gestione, di amministrazione o di pianificazione

Il gestore del servizio idrico integrato ha diritto di pretendere retroattivamente dall'utente il pagamento di conguagli resi necessari dai maggiori costi sostenuti o dai minori ricavi sostenuti rispetto alle previsioni tariffarie, solo però nel caso in cui gli uni e gli altri siano dovuti a circostanze impreviste e imprevedibili, ma non quando siano dovuti ad errori di gestione, di amministrazione o di pianificazione. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali precisano che, comunque, nella controversia tra gestore e l'utente l'onere della relativa prova grava sul primo. A dare il ‘la’ al chiarimento fornito dai magistrati è stato il contenzioso originato da una società privata che ha portato in Tribunale il gestore del servizio idrico nella Regione Sardegna, osservando che dal gestore era stato chiesto il pagamento di quasi 9.000 euro a titolo di conguaglio delle partite pregresse 2005-2011, secondo quanto consentito da una deliberazione dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna del 31 dicembre del 2014. Secondo la società privata erano da ritenere illegittime sia la deliberazione dell'ente di governo, sia la pretesa creditoria del gestore, in quanto applicavano retroattivamente un aumento tariffario relativo a prestazioni già eseguite e violavano il principio di corrispettività. (Ordinanza 6453 del 3 marzo 2023 della Corte di Cassazione)