Servizio idrico: il Comune può incrementare retroattivamente la tariffa
Fondamentale il riferimento al termine ultimo entro cui gli enti locali debbono deliberare il bilancio di previsione finanziario per l’anno successivo

Questo il paletto fissato dai giudici che hanno dato ragione all’ente locale nel contenzioso con un Condominio. Smentita la tesi secondo cui la fattura emessa per differenza tariffaria in relazione all’utenza idrica era inficiata da un grave vizio, cioè la retroattività del pagamento. I giudici hanno riconosciuto la legittimità della determina con cui il Comune, alla fine di ottobre del 2012, ha disposto per quell’anno, ormai avviato al termine, l’integrazione tariffaria del servizio idrico integrato. In particolare, i giudici osservano che, malgrado il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali sia espressamente sancito dalla legge, l’imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da un’apposita previsione normativa. Su questo fronte viene ricordato che la norma prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre per l’anno successivo, ma, viene precisato, che tale termine può essere differito con decreto ministeriale. Ebbene, per l’anno 2012 il termine per il bilancio di previsione è stato posposto al 31 ottobre 2012, con conseguente tempestività della fissazione degli aumenti tariffari per l’anno 2012. Difatti, il Comune ha provveduto ad approvare la delibera oggetto di impugnazione il 31 ottobre 2012, termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione. (Sentenza del 25 ottobre 2022 del Tribunale di Reggio Calabria)