Sequestro convertito in pignoramento: i termini per iscrizione a ruolo e istanza di vendita decorrono dalla pubblicazione della sentenza di condanna

In sostanza, in caso di sequestro conservativo di beni immobili, il deposito della sentenza di condanna determina la conversione ipso iure del sequestro in pignoramento

Sequestro convertito in pignoramento: i termini per iscrizione a ruolo e istanza di vendita decorrono dalla pubblicazione della sentenza di condanna

A fronte della conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare, i termini per l'iscrizione a ruolo e per l'istanza di vendita decorrono dalla pubblicazione della sentenza di condanna. I giudici precisano ulteriormente che, in caso di sequestro conservativo di beni immobili, il deposito della sentenza di condanna determina, la conversione ipso iure del sequestro in pignoramento, e ciò significa che da tale momento iniziano a decorrere i termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento e per il deposito dell’istanza di vendita. Anche perché, viene ancora chiarito, in nulla si distinguono gli effetti del pignoramento notificato da quelli del sequestro convertito. Allo stesso tempo, le formalità previste in materia di esecuzione sui beni posti sotto sequestro, non hanno rilievo ai fini della conversione degli effetti del sequestro in quelli propri del pignoramento immobiliare. Ciò perché, alla luce di quanto stabilito dal Codice di procedura civile, la conversione è sancita unicamente dalla pubblicazione della sentenza di condanna. Invece, le formalità previste in materia di esecuzione sui beni sequestrati attengono alle modalità attraverso cui il creditore deve dimostrare al giudice dell’esecuzione e rendere noto ai terzi che si è verificato il presupposto della conversione del sequestro in pignoramento. Di conseguenza, il deposito della sentenza di condanna e la sua annotazione a margine della trascrizione del sequestro non costituiscono il dies a quo di decorrenza dei termini previsti dal ‘Codice di procedura civile’ per il compimento degli atti di impulso del processo esecutivo, mentre costituiscono formalità ulteriori e non sostitutive rispetto a quelle ordinariamente previste. (Ordinanza del 20 aprile 2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto)  

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