Sconnessione stradale avvistabile, niente risarcimento per il motociclista finito rovinosamente a terra
Piena visibilità, perfette condizioni atmosferiche, manto stradale asciutto, senso unico di marcia, mancanza di traffico e di ostacolo sulla carreggiata consentono di presumere con ragionevolezza la condotta imprudente del motociclista

Se il contesto rende facilmente avvistabile la sconnessione stradale, allora non vi è possibilità di risarcimento per il motociclista che a causa di quella sconnessione è finito rovinosamente a terra, riportando la frattura di tibia e persone. Per i giudici vi sono tutti i presupposti per ipotizzare una condotta imprudente, e, quindi, colpevole, della persona danneggiata. Scenario dell’episodio oggetto del processo è la città di Napoli. Lì un uomo è alla guida del proprio motociclo e transita per una strada centrale quando, all’improvviso, cade a causa della presenza sul manto stradale di un dislivello tra due tombini. Successivi controlli medici certificano che il motociclista si è procurato la frattura di tibia e perone. Consequenziale, quindi, la richiesta di risarcimento avanzata dall’uomo nei confronti del Comune di Napoli. Per i giudici, però, il motociclista è caduto a causa di una sua imprudenza. In sostanza, a loro parere è acclarata la prova del caso fortuito, con conseguente esclusione della responsabilità del Comune di Napoli. In questa ottica vengono richiamati alcuni inequivocabili elementi, ossia piena visibilità, perfette condizioni atmosferiche, manto stradale asciutto, senso unico di marcia, mancanza di traffico e di ostacolo sulla carreggiata, elementi che consentono di presumere con ragionevolezza la condotta imprudente del motociclista. (Ordinanza 7262 del 14 marzo 2023 della Corte di Cassazione)