Salva la delibera viziata ma ratificata dall’assemblea e comunicata al condòmino prima dell’impugnazione giudiziale
In sostanza, nel contesto processuale va riconosciuta la carenza di interesse ad agire in capo al condòmino che ha mal digerito la delibera

Se la delibera è viziata ma viene ratificata dall’assemblea e comunicata al condòmino prima che quest’ultimo possa provvedere a una eventuale impugnazione giudiziale, allora la decisione di adire le vie legali per portare il condominio dinanzi al giudice è assolutamente inutile. Ciò perché vi è carenza di interesse ad agire in capo al condòmino che ha mal digerito la delibera. Inutile, nel caso preso in esame dai giudici, la scelta presa da una società, cioè citare in giudizio un supercondominio, in persona dell’amministratore pro tempore, al fine di ottenere l’annullamento di una delibera adottata dall’assemblea a cui essa non era stata regolarmente invitata a partecipare. Il supercondominio si è costituito in giudizio contestando la domanda della società ed eccependo che quest’ultima fosse decaduta dall’impugnativa, in quanto essa aveva avuto conoscenza della delibera a metà febbraio 2021, tramite trasmissione del verbale via e-mail, e aveva presentato domanda di mediazione a metà marzo del 2021, omettendo tuttavia la comunicazione al condominio. Per i giudici è fondamentale la constatazione che agli atti vi è la prova documentale della ratifica assembleare della deliberazione impugnata e dell’invio del relativo verbale alla società. (Sentenza del 22 novembre 2022 del Tribunale di Pavia)