Salata e sospetta la fattura di energia elettrica: le spese per l’accertamento tecnico preventivo sono a carico delle società di somministrazione e distribuzione di energia elettrica
Decisiva la constatazione che le due società non hanno in alcun modo contestato le doglianze del condominio, anzi hanno riconosciuto che la misurazione originariamente effettuata era errata

Se, di fronte ad una fattura di energia elettrica di importo elevato ed incompatibile con l’effettivo consumo per l’utilizzo delle apparecchiature alimentate dalla fornitura, consistenti in pompe di sollevamento dell’impianto fognario, il condominio è obbligato a richiedere un accertamento tecnico preventivo per verificare i difetti di funzionamento del contatore e per ricalcolare gli effettivi consumi di energia nel periodo preso in esame, allora le relative spese sono a carico delle società di somministrazione e distribuzione di energia elettrica. Decisivo un dettaglio: le due società non hanno in alcun modo contestato le doglianze del condominio, anzi hanno riconosciuto nelle proprie memorie che la misurazione originariamente effettuata era errata. Di conseguenza, i giudici hanno condannato le due società alla refusione delle spese sostenute dal condominio per l’accertamento tecnico preventivo, e lo hanno fatto alla luce del principio secondo cui le spese sostenute per la procedura di accertamento tecnico preventivo rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. (Sentenza del 19 settembre 2022 del Tribunale di Napoli)