Risarcimento post sinistro stradale: va conteggiata anche la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo

I giudici precisano che va fornita in modo chiaro la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, ossia il noleggio di un veicolo sostitutivo e il costo per la riparazione del veicolo danneggiato

Risarcimento post sinistro stradale: va conteggiata anche la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo

Nel conteggio dei danni causati da un sinistro stradale va conteggiata anche la spesa sostenuta per il noleggio di un veicolo sostitutivo di quello lesionato e portato in officina per una indispensabile riparazione. Questo il principio ribadito dai giudici, i quali hanno precisato ulteriormente che il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo o della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. Nel caso preso in esame è stata fornita in modo chiaro la prova della spesa sostenuta per il fermo tecnico, ossia il noleggio di un veicolo sostitutivo e il costo per la riparazione del veicolo danneggiato, mentre non è richiesta, hanno sottolineato i giudici, anche la dimostrazione della necessità della spesa. Legittima, quindi, l’istanza avanzata da una società di noleggio e da una autofficina, che, essendo cessionarie dei crediti vantati da un privato per i danni subiti a causa di un sinistro stradale, hanno chiesto il pagamento della somma di 323 euro a titolo di risarcimento del costo di noleggio di una vettura sostitutiva per quattro giorni di fermo tecnico della vettura del conducente danneggiato e della somma di 2.771 euro sostenuta per la riparazione veicolo. (Ordinanza 7358 del 14 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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