Rinnovo tacito e penale in caso di recesso: clausole vessatorie che legittimano la decisione del condominio di non pagare la ditta che si occupa male della manutenzione degli ascensori

I giudici sanciscono che le clausole prese in esame, ossia rinnovo tacito del contratto e recesso con obbligo per i condòmini di pagare i canoni di manutenzione, maggiorati di una penale, per tutto il periodo in cui era prevista la durata del contratto, sono da considerare nulle in quanto vessatorie, anche perché la ditta non ha dato prova che tali clausole siano state oggetto di specifica trattativa con il condominio

Rinnovo tacito e penale in caso di recesso: clausole vessatorie che legittimano la decisione del condominio di non pagare la ditta che si occupa male della manutenzione degli ascensori

Se il contratto relativo alla manutenzione degli ascensori del palazzo contiene clausole vessatorie, è legittima la secca reazione del condominio che decide di sospendere il pagamento dei canoni ed impedisce l'effettuazione del regolare servizio da parte della ditta. I giudici sottolineano, nel caso loro sottoposto, che il caso era scoppiato a seguito della paese insoddisfazione manifestata dai condòmini a seguito dei problemi di funzionamento, anche prolungati, dei due ascensori condominiali, problemi che avevano spesso comportato la necessità, anche per i residenti più anziani, di utilizzare le scale. A quel punto, il condominio aveva deciso di comunicare alla ditta l'intenzione di interrompere il rapporto e poi aveva sospeso il pagamento dei canoni ed aveva impedito al personale della ditta l'effettuazione del servizio di manutenzione degli ascensori. Inevitabile la reazione della ditta, obbligata ad adire le vie legali per chiedere la condanna del condominio al pagamento dei canoni scaduti, con una maggiorazione a titolo di penale, e del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali o almeno al pagamento di un equo indennizzo. In aggiunta, poi, la ditta aveva anche fatto presente che nel contratto era previsto non solo il rinnovo tacito del contratto  ma anche, nell'ipotesi di recesso da parte del condominio, il pagamento dei canoni fino alla scadenza (originaria o rinnovata) del contratto, maggiorati di una penale. Per i condòmini tali clausole erano palesemente vessatorie e, quindi, invalide, e questa valutazione è condivisa dai giudici, i quali sanciscono che le clausole prese in esame, ossia rinnovo tacito del contratto e recesso con obbligo per i condòmini di pagare i canoni di manutenzione, maggiorati di una penale, per tutto il periodo in cui era prevista la durata del contratto, sono da considerare nulle in quanto vessatorie, anche perché la ditta non ha dato prova che tali clausole siano state oggetto di specifica trattativa con il condominio. (Sentenza del 12 febbraio 2023 del Tribunale di Cosenza)

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